Atto Costitutivo e Statuto del Club

Di seguito potete scaricare e visualizzare lo Statuto (revisionato e aggiornato) del nostro/vostro Club.

Statuto 2015

Qui potete leggere una copia indicativa dell’Atto Costitutivo di Yavin 4:

ATTO COSTITUTIVO 

Il giorno xxx del mese di xxx dell’anno xxx si è costituita a xxx l’Associazione YAVIN 4, o in breve Y4,  per volontà dei membri fondatori (seguono i dati personali):

Rita Gozzi, Alessia Colautti, Paola Bruna CartocetiChiara TettamantiSara CesariFilippo RossiFabrizio Eduard CasuAlessandro NatoliEmiliano VoltaCristian BreccolottiSamantha RomanoRoberto MagistroEnrica OrfeiMattia RossiPaolo TagliniBernardo TacchiniGiorgia Enrica BeverescoHelenia BiondaniGuido TrotterMaico MorelliniFederico Marchetti.

I membri fondatori hanno deciso concordemente all’unanimità le seguenti pattuizioni:

ART.1

Sede

La sede dell’Associazione è stabilita presso la residenza del Presidente Pro-Tempore.

ART.2

Carattere e finalità

L’Associazione YAVIN 4 opera nel campo culturale e storico, ivi compreso quello cinematografico, teatrale, ludico, di intrattenimento e del tempo libero, nonchè tutti gli altri campi toccati dai temi Storico e Pseudo Storico, Fantascientifico,  Fantastico, dell’Immaginario Collettivo, inclusa la loro rievocazione in costume.
In particolare, l’Associazione intende promuovere il dibattito ed il confronto sul tema della saga letteraria e cinematografica di Guerre Stellari.
A tal fine l’Associazione utilizzerà tutti gli strumenti disponibili nel campo della comunicazione multimediale e non.
L’Associazione Y4 è indipendente, non persegue finalità politiche o partitiche, confessionali o religiose, sindacali o corporative, o di profitto alcuno.

ART. 3

Logo

Il logo dell’Associazione YAVIN 4 è costituito da una scena tratta dal film “Star Wars, Epiosode IV A New Hope del 1977 : la Morte Nera che eclissa il pianeta gassoso rosso Yavin; colori blu metallo/arancione; scritta Yavin 4 sovrapposta ( o sigla Y4 con la stessa grafica).

ART. 4

Durata e Anno Sociale

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050; l’assemblea potrà deliberare, prima della scadenza la proroga o lo scioglimento anticipato.
L’associazione si potrà sciogliere altresì per i casi espressamente indicati dalla legge.
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre.

ART. 5

Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. – Dalle quote di adesione
  2. – Dalle eventuali quote associative annuali
  3. – Dai beni acquistati con le predette quote
  4. – Dai proventi delle attività dell’Associazione
  5. – Dai contributi erogati dalla Comunità Europea, dallo Stato, da Enti pubblici nazionali ed esteri, da persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato, da privati, nonché da lasciti e donazioni.

Le quote di adesione e le eventuali quote annuali, sono determinate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Tutto il materiale acquistato, nonché quello depositato presso l’Associazione, ad esso donato o affidato tramite appositi accordi o convenzioni, in caso di scioglimento verrà devoluto ad associazioni con finalità analoghe alla nostra o in beneficenza tramite uno o più liquidatori nominati dal Presidente.

ART.  6

Soci e categorie di soci

Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:

  1. Anziani
  2. Ordinari
  3. OnorariSono soci Anziani:
  1. i soci fondatori
  2. I soci ordinari che dopo due anni di presenza continuata nell’associazione, su delibera dell’Assemblea, vengono promossi allo status di soci Anziani

I soci Anziani partecipano all’assemblea dell’Associazione ai sensi dello Statuto.

Sono soci Ordinari quelli che, compiuto il diciottesimo anno di età, partecipano semplicemente tramite il versamento della quota annuale, ove stabilito anche per essi che l’adesione avvenga con le modalità di cui allo statuto. Per i minori degli anni diciotto è necessaria l’autorizzazione di chi ne eserciti la potestà genitoriale.
Sono soci Onorari coloro che vengono scelti dal Consiglio Direttivo tra quelli che si siano resi benemeriti nei confronti dell’Associazione stessa. La carica di Socio Onorario è incompatibile con quella di Socio Fondatore.

ART.  7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione, come meglio di seguito specificato.

  1. Qualora uno dei soci Anziani intenda recedere dalla partecipazione all’Associazione, dovrà darne comunicazione al Presidente dell’Associazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  2. Mancato pagamento della quota associativa.
  3. Il socio può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo allorché si sia reso responsabile della violazione delle disposizioni del presente atto costitutivo o dello statuto, abbia disatteso le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, abbia tenuto comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione, sia diventato reo di gravi turbative all’attività dell’associazione, sia interdetto o inabilitato, abbia riportato condanne penali per delitti non colposi, abbia utilizzato il nome e/o logo dell’associazione per stipulare negozi giuridici o per mero tornaconto personale senza autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo o sia stato dichiarato insolvente, ovvero fallito, con sentenza passata in giudicato salvo riabilitazione. Resta comunque INSINDACABILE e INAPPELLABILE il giudizio espresso dal Consiglio Direttivo.
    La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno successivo a quello in cui sia stata comunicata.
    Per i soci Ordinari ha effetto immediato. Coloro che perdono la qualità di socio ordinario, possono, a richiesta, assumere la qualità di socio simpatizzante previo parere del Consiglio Direttivo.

ART.  8

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione, il cui esercizio è disciplinato dallo Statuto dell’Associazione:
a) L’Assemblea
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Tesoriere
e) Vice Presidente
f) Segretario

ART.  9

Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvede alla delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.
I beni rientranti nel patrimonio dell’Associazione al momento dello scioglimento, nonché tutti i cespiti attivi, verranno devoluti ad associazioni con finalità analoghe o in beneficenza tramite uno o più liquidatori nominati dal Presidente.

NORME TRANSITORIE

I soci fondatori all’unanimità hanno deciso che, per il periodo di anni due dal momento della  costituzione della associazione culturale Yavin 4, il ruolo di Presidente sarà svolto dal socio fondatore Maico Morellini e che il Consiglio Direttivo, sempre per un periodo di anni due, sarà composto dai soci fondatori Alessandro Natoli, Fabrizio Casu, Filippo Rossi, Roberto Magistro, Emiliano Volta e Mattia Rossi. Sia il Presidente che i membri del Consiglio Direttivo accettano l’incarico loro affidato. Alla scadenza di tale periodo transitorio le suddette cariche verranno confermate o sostituite in conformità a quanto stabilito nello statuto associativo.

ART.  10

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.

Tutte le firme dei soci fondatori